È importante sapere che esistono specifiche normative per le porte e i cancelli automatici e che tali norme hanno lo scopo di garantire la sicurezza d’uso ed il corretto funzionamento dei serramenti indipendentemente dal tipo di luogo in cui vengono installati.
I produttori e gli installatori di cancelli devono verificare le dotazioni minime di sicurezza (ad esempio controllare i franchi di sicurezza, rilevare e limitare le forze di impatto, aggiungere dispositivi di sicurezza passiva), allo scopo di salvaguardare le persone e le cose da eventuali danni; per attestare ciò devono produrre una serie di documenti che verranno raccolti in un fascicolo tecnico.
Continuiamo ad approfondire questo argomento parlando di:
• Normative per le porte e i cancelli automatici;
• Chi è il fabbricante del cancello automatico e quali sono le sue responsabilità;
• Documenti per un cancello a norma.
Quali direttive e norme di sicurezza devono rispettare i cancelli automatici?
La Commissione dell’Unione Europea ha stabilito che tutte le chiusure motorizzate (porte, cancelli e similari) devono essere considerate macchine e, di conseguenza, devono fare riferimento alla Direttiva 2006/42/CE, “Direttiva Macchine”. La Direttiva Macchine 2006/42/CE resta il riferimento principale fino al 19 gennaio 2027, mentre dal 20 gennaio 2027 verrà abrogata e sarà sostituita dal nuovo Regolamento Macchine (UE) 2023/1230.
In Italia le norme indicate dall’UE sono state recepite attraverso il Decreto Legislativo numero 17 del 27 gennaio 2010, nominato “Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.” Questo riferimento resta centrale nell’attuale fase transitoria, in attesa dell’applicazione del Regolamento Macchine (UE) 2023/1230.
Le altre norme di riferimento per le porte e i cancelli automatici sono:
• Regolamento Prodotti da Costruzione – regolamento UE n. 305/2011; e nuovo Regolamento (UE) 2024/3110, applicabile dall’8 gennaio 2026, con regime di transizione;
• Norma UNI EN 13241 (versione attuale del 2016) – Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage – Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali;
• Norma UNI EN 12604 (versione attuale del 2021) – Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage – Aspetti meccanici, requisiti e metodi di prova;
• Norma UNI EN 12453 (versione attuale del 2023) – Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage – (Sicurezza nell’uso di porte motorizzate – Requisiti e metodi di prova).

Normativa sicurezza cancelli: la responsabilità del fabbricante/installatore
Nel D.Lgs. il fabbricante è così definito: “persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina o una quasi-macchina oggetto del presente decreto, ed è responsabile della conformità della macchina o della quasi-macchina con il presente decreto ai fini dell’immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero per uso personale; in mancanza di un fabbricante quale definito sopra, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina o una quasi-macchina…”
È considerato fabbricante anche colui che modifica in modo sostanziale una chiusura cambiandone le caratteristiche che hanno impatti su aspetti di sicurezza così come adottati dal fabbricante originario.
Di conseguenza, l’installatore che automatizza un varco realizza il sistema motorizzato o effettua modifiche sostanziali assume il ruolo di fabbricante della macchina, con i relativi obblighi di valutazione dei rischi, documentazione tecnica, dichiarazione di conformità e marcatura CE.
Il fabbricante (installatore abilitato), deve predisporre la documentazione tecnica, effettuare le opportune valutazioni in base al quadro normativo vigente e, redigere la dichiarazione di conformità applicabile e consegnare all’utilizzatore le istruzioni e la documentazione prevista.
Inoltre, dopo aver compilato la dichiarazione di conformità, il fabbricante deve apporre sul cancello automatico la marcatura «CE» avendo cura di posizionarla dove è ben visibile, leggibile e indelebile.
È opportuno sottolineare che per la legge il responsabile della sicurezza della chiusura automatizzata è colui che provvede alla sua messa in servizio.

Secondo la normativa, quali documenti deve avere una porta o un cancello automatico?
Il contenuto del fascicolo tecnico può variare in base alla tipologia di cancello, all’automazione installata, ai rischi presenti e alle soluzioni adottate.
Il fascicolo tecnico di un cancello automatico a norma comprende:
• Analisi dei Rischi;
• Progetto Meccanico;
• Progetto Elettrico;
• Elenco dei Componenti;
• Manuali Tecnici;
• Certificati di conformità CE dei componenti;
• Dichiarazione di conformità CE;
• Verbale di Collaudo;
• Test Report prove d’impatto (quando richiesto).
Inoltre, bisogna sottolineare che il fabbricante deve consegnare all’utilizzatore finale le copie di tre documenti:
• Dichiarazione di conformità CE;
• Manuale d’uso e manutenzione;
• Registro di manutenzione e avvertenze.Il registro di manutenzione deve accompagnare il ciclo di vita della chiusura e documentare gli interventi eseguiti.
Quando applicabile, per la parte impiantistica deve inoltre essere rilasciata la dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008.
Sei un installatore? È il momento di aggiornare procedure, documentazione e verifiche tecniche in vista dell’applicazione del Regolamento Macchine (UE) 2023/1230 dal 20 gennaio 2027.
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