CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

 

1. Premessa

1.1. Le presenti Condizioni Generali di Acquisto sono parte integrante di ogni contratto d’acquisto stipulato tra CAME S.p.A. (di seguito ”Acquirente”) e il fornitore di componenti/prodotti (di seguito “Fornitore”). Eventuali condizioni differenti dalle presenti saranno prive di efficacia se non espressamente accettate per iscritto dalle parti.
1.2. Le Condizioni Generali di Acquisto trovano applicazione anche se non espressamente richiamate e sottoscritte nel singolo ordine d’acquisto trasmesso dall’Acquirente (di seguito “Ordine”).
1.3. Le presenti Condizioni Generali di Acquisto hanno efficacia fino a quando non siano state espressamente revocate dall’Acquirente ovvero siano sostituite da nuove condizioni che diverranno efficaci dalla loro sottoscrizione.
1.4. Le Condizioni Generali di Acquisto non vincolano l’Acquirente a trasmettere al Fornitore futuri ordini di fornitura.

 

2. Esecuzione della vendita – Prezzi

2.1. Il Fornitore dovrà comunicare all’Acquirente l’accettazione dell’Ordine entro 5 gg. lavorativi dal ricevimento, inviandone una copia firmata all’Acquirente. Trascorso tale termine l’Ordine verrà considerato confermato in tutte le sue parti.
2.2. I prezzi indicati o richiamati nell’Ordine sono fissi e non soggetti a variazione alcuna; essi si intendono comprensivi dei costi del relativo imballo per la spedizione.

 

3. Fatturazione

Le fatture di vendita emesse dal Fornitore dovranno indicare i) numero dell’Ordine, ii) codice materiale, ii) numero del documento di trasporto, iv) quantità dei prodotti, v) descrizione della merce, vi) prezzo unitario e prezzo totale, vii) IVA, viii) origine della merce.

 

4. Luogo e termini di consegna

4.1. I prodotti dovranno essere consegnati dal Fornitore entro i termini e nei luoghi indicati nell’Ordine. I termini convenuti per la consegna sono tassativi e a beneficio esclusivo dell’Acquirente. Pertanto il Fornitore dovrà consegnare i prodotti al termine indicato nell’Ordine ma non prima della scadenza dello stesso, a meno che ciò non sia richiesto espressamente dall'Acquirente.
4.2. L'Acquirente potrà rifiutare e rispedire al Fornitore, con spese a carico di quest’ultimo, prodotti consegnati in anticipo rispetto alla data di consegna indicata nell’Ordine. Ove invece l'Acquirente decidesse di accettare comunque la consegna, ancorché anticipata, i termini di pagamento decorreranno in ogni caso dalla data di consegna stabilita nell’Ordine.
4.3. I Prodotti dovranno essere accompagnati dal documento di trasporto con l’indicazione dettagliata di: i) numero dell’Ordine, ii) codice materiale e descrizione, iii) unità di misura, iv) quantità, v) numero di colli, vi) peso e vii) origine della merce. Su richiesta dell’Acquirente il Fornitore sarà inoltre tenuto a rilasciare la Dichiarazione di Conformità CE a tutte le Direttive e Regolamenti applicabili.
4.4. Salvo diversi accordi tra le parti, il rischio per il danneggiamento e/o la perdita dei prodotti si trasferisce dal Fornitore all’Acquirente esclusivamente al momento dell’avvenuto scarico presso il luogo indicato nell’Ordine. Pertanto il rischio di perimento e/o avaria dei prodotti resta a carico del Fornitore, anche quando il vettore sia stato scelto dall’Acquirente. Il Fornitore sarà inoltre responsabile per l’eventuale danneggiamento e/o perdita dei prodotti, successivo alla consegna, ove conseguente ad imballaggio insufficiente o difettoso.

 

5. Accettazione della fornitura.

5.1. Il Fornitore si impegna a fornire prodotti realizzati a perfetta regola d’arte e conformi alle specifiche tecniche descritte nell’Ordine nonché alla normativa applicabile vigente.
5.2. L’accettazione dei prodotti consegnati all’Acquirente non costituisce riconoscimento della conformità degli stessi rispetto all’Ordine nemmeno in riferimento ad eventuali vizi apparenti; non vi è quindi obbligo per l’Acquirente di disimballare i prodotti al momento dell’accettazione. In ogni caso i prodotti ricevuti dall’Acquirente si intendono accettati con riserva di verifica delle quantità e qualità, che potranno essere contestate anche successivamente ai termini previsti dal Codice civile italiano e comunque non oltre 2 (due) mesi dalla loro consegna.
5.3. I pagamenti verranno effettuati solo a condizione che la consegna dei prodotti sia avvenuta nei termini concordati e che i prodotti non siano affetti da vizio alcuno né da difformità.
5.4. Nel caso in cui i prodotti siano importati da Paesi Extra-UE il Fornitore garantisce di aver adempiuto a tutti gli obblighi connessi, siano essi di carattere doganale, amministrativo o di altro genere.
5.5. L’Acquirente ha il diritto di rifiutare eventuali consegne difformi, per quantità, rispetto all’Ordine, con costi a carico del Fornitore, secondo le modalità di cui all’articolo 7.3.

 

6. Imballi

6.1. Se non diversamente specificato, l'etichetta degli imballi dovrà indicare: i) codice e descrizione articolo dell'Acquirente, ii) codice del costruttore, iii) quantità, iv) nr. dell’Ordine/contratto di acquisto, v) nr. lotto produttivo.
6.2. I colli dovranno essere identificati singolarmente con bindelli contenenti i dati richiesti in formato leggibile e possibilmente anche con codice a barre con formato EAN13.

 

7. Garanzia

7.1. Salvo diversi accordi, il Fornitore garantisce il buon funzionamento dei prodotti per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di consegna dei prodotti. Resta in ogni caso salva l’applicazione degli articoli 1490 ss c.c.
7.2. Qualora i prodotti fossero viziati o carenti delle qualità tecniche indicate nell’Ordine l’Acquirente avrà il diritto di, in via alternativa: i) rifiutare i prodotti e di restituirli al Fornitore in porto assegnato, con conseguente restituzione del prezzo eventualmente già corrisposto dall’Acquirente; ii) richiedere la sostituzione/riparazione gratuita dei prodotti viziati/difformi con spese di ritiro, riparazione o sostituzione a carico del Fornitore; iii) richiedere una riduzione del prezzo. Qualora sia possibile, su richiesta dell’Acquirente, la garanzia opererà anche per i prodotti venduti e consegnati ai clienti dell’Acquirente. Resta salvo in ogni caso il diritto dell’Acquirente di chiedere il risarcimento del danno patito.
7.3. Gli oneri per le operazioni di ritorno dei prodotti viziati saranno ad esclusivo carico del Fornitore; i prodotti viziati e/o difformi saranno trasportati per esclusivo conto e a rischio del Fornitore, con
riserva di addebito a suo carico di ogni onere sostenuto per la movimentazione e stoccaggio dei prodotti stessi nonché di ogni ulteriore costo.
7.4. Dalla data di sostituzione/riparazione dei prodotti decorrerà un nuovo termine di garanzia di ulteriori 12 mesi.
7.5. Il Fornitore garantisce che i prodotti sono consegnati liberi da pegno, od altro diritto di garanzia personale o reale, nonché da riservato dominio.
7.6. Il Fornitore manleva l’Acquirente da ogni o qualsiasi responsabilità per danni cagionati a terzi dai prodotti forniti risultati difettosi. In particolare il Fornitore dichiara che terrà indenne l’Acquirente da
tutti i costi conseguenti a richieste di risarcimento o pretese di indennizzo avanzate da terzi in relazione a danni sorti in conseguenza dell’utilizzo del prodotto, compresi i costi di procedimenti giudiziali o stragiudiziali promossi nei confronti dell’Acquirente.

 

8. Modifiche del processo produttivo

Il Fornitore è tenuto a comunicare con sufficiente anticipo e per iscritto all'Acquirente la sua eventuale intenzione di modificare il processo di produzione e/o di spostare il luogo di fabbricazione del prodotto e/o materiali e/o subfornitori.

 

9. Proprietà industriale e intellettuale

Il Fornitore garantisce che i prodotti forniti non violano alcun brevetto, diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale o industriale di terzi e si impegna a tenere indenne, manlevare e risarcire l'Acquirente contro qualsiasi richiesta, domanda, danno o onere derivante da rivendicazioni di terzi.

 

10. Documentazione tecnica – Attrezzature – Stampi

10.1. Il Fornitore è tenuto a conservare con scrupolosa attenzione e riservatezza i disegni, i campioni e ogni documento e/o materiale ricevuto dall’Acquirente e a restituirli al termine del rapporto contrattuale e comunque qualora l’Acquirente ne faccia richiesta. E’ fatto espresso divieto al Fornitore di utilizzare e riprodurre tali documenti e materiali per scopi diversi dal rapporto di fornitura vigente con l’Acquirente.
10.2. Il Fornitore dovrà mantenere un’adeguata registrazione dei risultati delle prove, dei controlli e dei collaudi relativi sia alla propria produzione che a quella degli eventuali subfornitori, da esibire su richiesta dell’Acquirente. Il Fornitore dovrà conservare la suddetta registrazione dei risultati per un periodo non inferiore a 3 anni.
10.3. In ogni caso il Fornitore dovrà conservare tutta la documentazione suindicata all’articolo 10.2 anche per una maggior durata dal momento in cui si apra un contenzioso, in via giudiziale o via stragiudiziale, e sino alla conclusione del medesimo.
10.4. Il Fornitore è tenuto, secondo l’ordinaria diligenza, alla custodia degli stampi e delle attrezzature di proprietà dell’Acquirente locate presso di lui esclusivamente per fini produttivi (di seguito “Stampi”).
10.5. La manutenzione ordinaria e straordinaria degli Stampi rimane a carico del Fornitore.
10.6. Il Fornitore è tenuto inoltre ad assicurare gli Stampi contro furto e incendio, a propria cura e spese.
10.7. Alla cessazione del rapporto di fornitura o comunque a semplice richiesta dell’Acquirente, il Fornitore dovrà restituire all’Acquirente gli Stampi, completi di tutte le loro parti.
10.8. Il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti o danni diretti e indiretti derivanti da eventuali danneggiamenti e/o rotture degli Stampi imputabili a sua colpa.

 

11. Riservatezza

11.1 Il Fornitore si impegna a non utilizzare direttamente, indirettamente, per interposta persona, ente o società ed a non rivelare a terzi, anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale con l’Acquirente, da qualsivoglia causa determinata detta cessazione, le informazioni ed i dati comunicati dall’Acquirente o di cui sia comunque venuto a conoscenza (in qualsiasi forma scritta, verbale, elettronica, mediante visione diretta o qualsiasi altra forma intelligibile) in occasione o nell’adempimento del rapporto contrattuale stesso, con particolare riferimento a specifiche tecniche comunicate dall’Acquirente, ai prodotti di questo, ai processi produttivi attuati in esecuzione degli impegni contrattuali assunti, all’azienda dell’Acquirente, ecc.
11.2. L’obbligo di cui al comma precedente si applica anche alle notizie relative all’Acquirente da questi indicate come riservate.

 

12. Visite presso il Fornitore

L’Acquirente si riserva la facoltà di visitare, previo preavviso, lo stabilimento del Fornitore allo scopo di valutarne l’organizzazione dei processi produttivi (impianti, manodopera, accettazione materiali, processi di lavorazione, collaudo, spedizione, ecc.).

 

13. Referenze

Il nome dell’Acquirente potrà essere utilizzato come referenza dal Fornitore soltanto previa autorizzazione scritta dell’Acquirente medesimo.

 

14. Penali

14.1 Per eventuali ritardi di consegna che non generino fermi linea verrà applicata dall’Acquirente una penale nella misura dell’1% dell’importo totale dell’Ordine per ogni settimana di ritardo o sua frazione fino ad un massimo del 5%, a partire dall’ottavo giorno di ritardo nella consegna.
14.2 Qualora il ritardo nella consegna generasse fermi linea, verrà applicata una penale di euro 1.000/linea/giorno.
14.3 Qualora i prodotti presentassero delle difformità che comportino selezione/rilavorazioni/riparazioni verrà applicata una penale di euro 25/persona/ora.
14.4 Per la apertura e gestione tecnico-amministrativa della procedura verranno addebitati euro 50/Non conformità.
14.5. Le penali verranno fatturate dall’Acquirente ovvero trattenute sulle somme dovute al Fornitore, ove ve ne sia capienza.
14.6. Resta salvo il diritto per l’Acquirente di agire per il risarcimento dei danni ulteriori.

 

15. Schede di sicurezza

La scheda di sicurezza relativa a materiali di consumo e sostanze/prodotti pericolosi-non pericolosi deve essere obbligatoriamente fornita dal Fornitore all’Acquirente per una idonea informazione sui pericoli delle sostanze chimiche e dei preparati chimici presenti nel prodotto fornito. La scheda deve essere fornita anteriormente o in occasione della prima fornitura del prodotto, ed ogni qualvolta l’Acquirente ne faccia richiesta.
Può essere su supporto cartaceo o informatico, deve essere conforme alle disposizioni indicate nell'allegato al DM 4 aprile 1997 e successive modifiche e integrazioni, deve essere redatta in lingua Italiana e deve riportare la data di compilazione ed eventuale aggiornamento.

 

16. Reach

Il Fornitore deve comunicare all’Acquirente in merito alle sostanze presenti e relativa concentrazione nei prodotti forniti, in particolare dovrà essere data adeguata comunicazione (certificazione) a dimostrazione che si considerano assolti da parte del fornitore tutti gli obblighi concernenti l'applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e successive modifiche ed integrazioni. Il Fornitore inoltre si impegna ad informare l’Acquirente su eventuali variazioni tecniche del prodotto fornito.

 

17. Subfornitori

17.1. Il Fornitore potrà, sotto la propria esclusiva responsabilità e previa autorizzazione scritta dell’Acquirente, affidare in tutto o in parte la produzione dei prodotti a soggetti terzi, impegnandosi in tal caso a procurare il puntuale rispetto – da parte di detti terzi - dei doveri ed obblighi previsti nell’Ordine e nelle presenti Condizioni Generali d’Acquisto. Resta inteso che detti soggetti non entreranno in alcun rapporto contrattuale con l’Acquirente; conseguentemente il Fornitore rimarrà unico ed esclusivo responsabile nei confronti dell’Acquirente per il corretto adempimento del rapporto contrattuale.
17.2. Tenuto conto della natura fiduciaria del rapporto, l’Acquirente si riserva la facoltà di recedere, con effetto immediato, dal contratto qualora accertasse che il sub-appaltatore incaricato dal Fornitore non disponga dell’esperienza, delle competenze, dell’idoneità tecnico professionale, delle attrezzature, del personale, delle tecnologie necessarie;

 

18. Incedibilità del credito

In deroga agli articoli 1260 e seguenti del Codice civile, i crediti derivanti dalle forniture non potranno in nessun caso essere ceduti a terzi.

 

19. Foro competente – Legge applicabile

19.1. Le Condizioni Generali di Acquisto sono soggette e devono essere interpretati secondo le norme di legge italiane , con esclusione di qualsiasi altro diritto.
19.2 Tutte le controversie che dovessero sorgere in merito ai suddetti contratti d’acquisto saranno assoggettate alla giurisdizione italiana e rimesse alla competenza esclusiva del Tribunale di Treviso (Italia).

 

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